E’ in vigore dal 2 settembre il decreto legislativo 159/2016 che, modificando il Testo Unico della Sicurezza, ha dato attuazione alla direttiva UE inerente le disposizioni minime di sicurezza relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.
Nonostante numerosi e recenti studi in materia di rischio da campo elettromagnetico, la scienza non è ancora riuscita a stabilirne i reali effetti sulla salute e i meccanismi di esplicazione di tali effetti. Pertanto, per questo genere di rischio, è fondamentale informare correttamente i lavoratori e tutti gli operatori del sistema di sicurezza affinchè, soprattutto in specifici settori lavorativi che prevedono esposizioni massicce e prolungate nel tempo a questi agenti fisici come, ad esempio, l’industria, la sanità, le telecomunicazioni e il settore ferroviario, siano in grado di identificare e ridurre al minimo l’esposizione sul luogo di lavoro.
Poichè numerose attività lavorative possono comportare esposizioni a campi elettromagnetici, cioè all’intervallo di frequenza da 0 Hz fino a 300 Ghz, il decreto impone ai datori di lavoro, di qualsiasi settore produttivo, pubblico o privato, di attuare una serie di comportamenti al fine di migliorare le condizioni di tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori rispetto agli effetti biofisici noti diretti e indiretti, dovuti all’esposizione ai campi elettromagnetici durante lo svolgimento delle proprie mansioni.
Nel riportare le definizioni di campi magnetici, effetti biofisici, termici, diretti e indiretti, dei valori di esposizione e di azione, il decreto stabilisce i valori minimi di esposizione (VLE) che riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.
Ai fini di una corretta valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione da parte del datore di lavoro, si prevedono inoltre le misurazioni e le procedure da svolgere dettando, di conseguenza, le operazioni e le contromisure da attuare per ridurre i rischi nel caso in cui i valori di azione siano superati.
La prima novità è rappresentata dall’inserimento dell’art. 210-bis (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), in cui è previsto l’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sui rischi derivanti dai campi magnetici.
L’art. 211 (Sorveglianza sanitaria) prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria e le relative modalità di svolgimento, tenendo presente che i controlli e la sorveglianza devono essere effettuati a spese del datore di lavoro e in orario scelto dal lavoratore.
Da segnalare, in chiusura, che la più importante novità è costituita dall’intero allegato XXXVI in quanto riporta tutte le misurazioni, le caratteristiche tecniche e le grandezze a cui bisogna far riferimento per attuare le disposizione previste dagli articoli modificati.
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Decreto legislativo 159/2016