Il 24 luglio 2016 entrerà in vigore il decreto pubblicato sulla GU l’8 giugno 2016 che riguarda le “Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio”.Le disposizioni approvate si possono applicare alle attività di ufficio in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministro dell’interno del 22 febbraio 2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici” (GURI n.51, 2 marzo 2006)
Il documento riporta la classificazione degli uffici in base al numero di presenti, alla massima quota di piani, e alle aree di attività: uffici, archivi, affollamento, carico di incendio specifico, apparecchi elettrici ed elettronici, locali rilevanti per la sicurezza antincendio, altre aree.
Vengono inoltre esaminati: profili di rischio, strategia antincendio, reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, gestione sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, vani degli ascensori.
Particolare importanza riveste la definizione di attività d’ufficio per le quali si intendono quelle relative a edifici o locali adibiti ad ufficio incluse le aree destinate ad attività non strettamente riconducibili all’ufficio stesso ma, in ogni caso, funzionali e compatibili con tale destinazione d’uso quali ad esempio: pubblici esercizi per la somministrazione di bevande e alimenti, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici e con quantitativi di materiali combustibili non significativi.
Di seguito un estratto riguardante le classificazioni degli uffici.
Classificazioni
Ai fini dell’applicazione della regola tecnica, gli uffici sono classificati nel seguente modo:
a) numero di persone presenti n:
- OA: 300<n≤500
- OB: 500<n≤800
- OC: n>800
b) massima quota dei piani h:
- HA: h≤12 m;
- HB: 12 m<h≤24 m;
- HC: 24 m<h≤32m;
- HD: 32 m<h≤54 m;
- HE: h>54 m.
Le aree dell’attività sono classificate:
- TA: locali destinati agli uffici e a spazi comuni;
- TM: depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m2 carico di incendio specifico qf>600 MJ/m2;
- TO: locali con affollamento>100 persone (sale conferenza, sala riunione, mense…);
- TK: locali con carico di incendio specifico qf>1200 MJ/m2;
- TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche,…);
- TZ: altre aree (pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici con quantitativi di materiali combustibili non significativi,…).