L’infortunio in itinere è l’infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi sul luogo di lavoro, oppure:
- il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro all’altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;
- il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, nel caso in cui non esista una mensa aziendale,
Per “normale percorso” deve intendersi l’itinerario più breve e diretto rispetto alla propria sede lavorativa e circoscritto all’interno di un ragionevole arco temporale.
Ovviamente, per potere essere indennizzato, l’infortunio deve avvenire all’interno del normale percorso (di andata e di ritorno) effettuato per recarsi sul lavoro.
Per questo motivo se il lavoratore effettua delle interruzioni del tragitto o delle deviazioni che non sono necessarie, come ad esempio per accompagnare il figlio a scuola o per fare la spesa, l’assicurazione obbligatoria non coprirà l’evento lesivo.
Bisogna però precisare che il lavoratore potrà invocare la tutela risarcitoria qualora si verifichino circostanze atte ad impedirgli oggettivamente di seguire il “normale percorso” e che lo costringano ad un percorso alternativo, ad esempio in presenza di deviazioni della viabilità stradale.
Con il D.Lgs n.38 del 2000 si prevede che l’infortunio in itinere sia coperto dall’assicurazione obbligatoria (INAIL) contro gli infortuni (di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965).
Nella tutela è compresa qualsiasi modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi, ecc..) a patto che si possano dimostrane:
- le finalità lavorative;
- la normalità del tragitto;
- la compatibilità degli orari
Per l’uso dei mezzi privati, ad esempio la bicicletta, la Cassazione ha precisato che è consentito solo nelle seguenti occasioni:
a) in totale assenza di mezzi pubblici;
b) in presenza di mezzi pubblici che non consentano il puntuale raggiungimento del luogo di lavoro;
c) in caso di eccessivo disagio procurato dallo stato in cui versano i mezzi pubblici presenti sulla zona interessata.
In occasione di sinistro, ai fini risarcitori, nella fattispecie sopraindicata, imprescindibile da parte del lavoratore sarà il rispetto delle norme del Codice della Strada.
Infine, il recente sviluppo giurisprudenziale, allargando le maglie delle fattispecie analizzata, ha ricompreso nell’infortunio in itinere sia l’ipotesi di lesioni conseguenti ad una rapina subita dal lavoratore durante il percorso casa-lavoro, sia i casi di infortunio avvenuti durante il cammino a piedi o addirittura durante il trasporto su mezzi pubblici.
In caso di infortunio in itinere, la formale denuncia andrà inoltrata sia all’INAIL che alla compagnia assicurativa ma, mentre l’indennizzo INAIL non coprirà l’intero danno subito dal lavoratore, non risarcendo infatti l’Istituto anche il danno morale, il lavoratore danneggiato non potrà cumulare l’indennizzo INAIL con quello già ricevuto dalla compagnia assicurativa.